Onorevoli Colleghi! -La nostra legislazione prevede una serie di norme a tutela della maternità e della paternità, al fine di venire incontro alle esigenze dei genitori e di assicurare una opportuna assistenza ed educazione ai figli, soprattutto durante i primi anni di vita.
Già la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, aveva introdotto una serie di misure importanti a tutela delle lavoratrici madri, tutelando la donna sia durante la gestazione sia nei mesi immediatamente successivi alla nascita del figlio. Si è trattato di un importante passo avanti nell'attuazione del dettato costituzionale, che all'articolo 37 stabilisce che «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione».
Misure altrettanto importanti sono state introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, che per la prima volta si è posta come obiettivo la tutela, oltre che della maternità, anche della paternità. Con quest'ultima legge, tra l'altro, si è inteso riconoscere il diritto del genitore, a prescindere dal fatto che si tratti del padre o della madre, di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio nei suoi primi otto anni di vita. All'articolo 4 si è anche previsto il diritto del lavoratore o della lavoratrice a un permesso retribuito di tre